Ospedale Psichiatrico Giudiziario

Posted on February 7, 2010
Filed Under Ospedale Italiano |

Il ricovero in Opg è trattato dall’articolo 222 del Codice Penale, su cui si è più volte espressa la Corte Costituzionale; importante la sentenza 253/2003 con cui è stata sancita l’illegittimità costituzionale della parte dell’articolo che ?non consente al giudice [...] di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale?. Analoga la sentenza 367 del 29 novembre 2004 che ha sancito l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 206.
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg) sono un istituto italiano che, a metà degli anni 70, ha sostituito i precedenti manicomi criminali. A maggio 2007, contenevano un totale di 1.266 internati.[1] Sono strutture giudiziarie dipendenti dall’Amministrazione Penitenziaria[2] del Ministero della Giustizia. Dal 1950 al 2000 gli internati sono passati da 1.925 a 1.156,

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